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Il recente “decreto fiscale”, nel modificare le novità introdotte dal D.Lgs. 192/2024 ha disposto una deroga al principio di onnicomprensività a decorrere dal periodo d’imposta 2024.

Il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro autonomo: nuove esclusioni

Il principio generale secondo cui tutti i componenti positivi e negativi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo rimane valido. Tuttavia, il D.Lgs. 192/2024 ha introdotto delle specifiche deroghe a questo principio, escludendo dal calcolo del reddito di lavoro autonomo due categorie di proventi e oneri, che ora seguiranno un regime fiscale diverso:

• Interessi attivi/passivi e altri proventi finanziari.

• Plusvalenze/minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in associazioni professionali o Società tra Professionisti (Stp).

È importante sottolineare che, sebbene siano state introdotte deroghe, alcuni rimborsi spese (come quelli per viaggi e alloggio non inerenti all’attività professionale) sono stati esplicitamente inclusi nel reddito di lavoro autonomo come parte del principio di onnicomprensività. Invece, contribuzioni previdenziali, rimborsi spese analiticamente riaddebitate al committente per l’esecuzione di un incarico e riaddebito di spese per l’uso comune di immobili ad altri professionisti sono stati sottratti dal reddito di lavoro autonomo.

La gestione dei proventi e oneri finanziari

La principale novità riguarda il trattamento degli interessi attivi e degli altri proventi finanziari percepiti nell’esercizio dell’attività professionale.

Proventi Finanziari: Precedentemente considerati “altri redditi di lavoro autonomo” e soggetti all’aliquota del 26%, ora gli interessi attivi e gli altri proventi finanziari (come ad esempio interessi su conti correnti, depositi, titoli o quote di OICR) sono qualificati come “reddito di capitale”. Questo significa che sono tassati secondo le regole proprie dei redditi di capitale, quindi non concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo complessivo.

Oneri Finanziari: Di contro, gli interessi passivi e le perdite di natura finanziaria (ad esempio, derivanti da finanziamenti) mantengono la loro deducibilità nell’ambito del reddito di lavoro autonomo. Questo crea una chiara distinzione tra la tassazione dei proventi e la deducibilità degli oneri di natura finanziaria.

➡️ Esempio Pratico: Se un professionista ha interessi attivi sul conto corrente, questi saranno tassati come reddito di capitale. Se ha interessi passivi su un finanziamento per lo studio, questi ultimi rimarranno deducibili dal suo reddito di lavoro autonomo.

La tassazione delle plusvalenze da cessione di partecipazioni

Un’altra novità fondamentale riguarda le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni professionali o Società tra Professionisti (Stp). A partire dal 1° gennaio 2024, queste plusvalenze sono ora qualificate e tassate come “reddito di capitale”. Ciò implica che non fanno più parte del reddito di lavoro autonomo secondo il principio di onnicomprensività, ma sono soggette a una tassazione separata.

Norme anti-abuso e cessione dello studio professionale

La normativa introduce anche disposizioni anti-abuso (Art. 177-bis, comma 4-bis, Tuir) per contrastare eventuali condotte elusive. Queste norme sono finalizzate a prevenire operazioni straordinarie (come trasformazioni, fusioni o scissioni) seguite dalla cessione di partecipazioni, qualora abbiano come unico scopo l’ottenimento di un indebito vantaggio fiscale, ad esempio una tassazione più favorevole rispetto al normale reddito di lavoro autonomo. È stato inoltre chiarito che la cessione dell’attività professionale (o “cessione indiretta di azienda”) rientra nel reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’Art. 54, co. 3-ter, Tuir. Questo significa che la vendita del proprio studio professionale continua a generare reddito di lavoro autonomo, a differenza della cessione delle sole quote di partecipazione che, come visto, ha un regime fiscale separato.

La liquidazione delle quote

Anche i proventi derivanti dalla liquidazione di una quota di partecipazione sono ora disciplinati. Le plusvalenze generate dalla liquidazione della quota sono generalmente assimilate a una “liquidazione aziendale” e soggette a tassazione separata. Questo si applica, ad esempio, se la liquidazione avviene entro cinque anni dalla costituzione o dal trasferimento della quota, o se è considerata una “cessione indiretta”.