L’Agenzia delle entrate ha aggiornato le specifiche tecniche relative al tracciato .xml della fattura elettronica, che trovano applicazione dal 1° aprile 2025 . E’ uscita la nuova versione della “Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro” (versione 1.10).
Introduzione del nuovo Tipo Documento TD29
Introduzione del nuovo Tipo Documento TD29: “Comunicazione per omessa o irregolare fatturazione (art. 6, comma 8, D.Lgs. 471/97)”: a partire dal 1° aprile 2025, nel caso in cui non si riceva una fattura nei termini di legge o si riceva una fattura irregolare da parte del fornitore (cedente/prestatore), si dovrà utilizzare il nuovo Tipo Documento TD29 per comunicare tale violazione all’Agenzia delle Entrate.
Questa comunicazione deve essere effettuata entro 90 giorni dal termine in cui la fattura doveva essere emessa o da quando è stata emessa la fattura irregolare.
La trasmissione del TD29 avviene tramite il Sistema di Interscambio (SdI).
È importante sottolineare che il documento TD29 rappresenta una mera comunicazione e non ha rilevanza ai fini IVA. Pertanto, tale documento non Le consentirà di esercitare la detrazione dell’IVA relativa all’acquisto.
Nonostante ciò, nella comunicazione sarà comunque necessario indicare alcuni elementi previsti dall’articolo 21, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, tra cui la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquistati, l’ammontare del corrispettivo, l’aliquota e l’ammontare dell’imposta e dell’imponibile.
In caso di emissione di fattura irregolare da parte del cedente/prestatore, nel campo <DatiFattureCollegate> dovrà essere indicata la fattura di riferimento.
Il campo <CodiceDestinatario> della sezione <DatiTrasmissione> dovrà essere valorizzato con 7 zeri (“0000000”), e il campo <PECDestinatario> non dovrà essere valorizzato.
La data da riportare nella sezione <DatiGenerali> del file trasmesso sarà la data di effettuazione dell’operazione di cessione o di prestazione del servizio.
La rettifica di una comunicazione TD29 può essere effettuata trasmettendo un nuovo TD29 con gli importi corretti (positivi o negativi).
Si ricorda che, per le violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024, l’obbligo di autofatturazione per omessa/irregolare fatturazione (ex art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/1997) è sostituito da questa comunicazione tramite TD29.
Aggiornamento della descrizione del Tipo Documento TD20: “Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art. 6 c.9-bis d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)”:
La descrizione del Tipo Documento TD20 è stata modificata con l’eliminazione del riferimento al comma 8 dell’articolo 6 del D.Lgs. n. 471/97.
Il TD20 continuerà ad essere utilizzato, anche dopo il 31 marzo 2025, per le operazioni di regolarizzazione/integrazione previste dall’art. 46, comma 5, D.L. n. 331/1993 (acquisti intracomunitari, servizi da UE, beni già in Italia da fornitore UE in caso di mancata ricezione o ricezione con corrispettivo inferiore) e dall’art. 6, comma 9-bis, D.Lgs. n. 471/1997 (omessa o irregolare fatturazione in reverse charge).
Regolarizzazione omessa/irregolare fattura per acquisti intracomunitari e operazioni assimilate (art. 46, comma 5, D.L. n. 331/1993)
Nel caso di mancata ricezione della fattura entro il secondo mese successivo all’operazione o ricezione di fattura con corrispettivo inferiore per acquisti intracomunitari, prestazioni di servizi rilevanti in Italia da UE o acquisto di beni già in Italia da fornitore UE, è necessario emettere un’autofattura e assolvere l’IVA tramite reverse charge (entro il giorno 15 del terzo mese successivo all’operazione o giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria).
A tal fine, l’acquirente/committente deve inviare a SdI:
- un Tipo documento TD20, indicando l’imponibile e il codice Natura N2.1 (servizi UE o beni già in Italia) o N3.2 (acquisti intraUE).
- a seguire, un Tipo documento TD17, TD18 o TD19, con l’indicazione della relativa imposta. Questo permette di adempiere anche all’obbligo dell’esterometro.
- L’autofattura TD20 va annotata nel registro delle fatture emesse e nel registro degli acquisti, assolvendo l’IVA in liquidazione.
Restano valide le indicazioni operative per la compilazione degli altri tipi documento come descritto nella Guida aggiornata.