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Dal 12 gennaio 2025 è entrata in vigore una importante novità in materia di dimissioni dei lavoratori dipendenti.

DIMISSIONI TACITE: QUANDO SI APPLICANO

La Legge n. 203/2024 (c.d. “Collegato Lavoro”) ha introdotto l’istituto delle “dimissioni tacite” che si verifica in caso di assenza ingiustificata del lavoratore:

  • Per un periodo superiore a quello previsto dal CCNL applicato.
  • In mancanza di previsione contrattuale, oltre i 15 giorni.
PROCEDURA

In presenza di tali condizioni, il datore di lavoro deve:

  1. Inviare apposita comunicazione all’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
  2. Attendere la verifica da parte dell’INL sulla veridicità della comunicazione.
CONSEGUENZE
  • Il rapporto di lavoro si considera risolto per volontà del lavoratore.
  • Non si applica la normale procedura di dimissioni telematiche.
  • Il lavoratore NON ha diritto all’indennità di disoccupazione NASpI.
ESCLUSIONI

Le dimissioni tacite non operano se il lavoratore dimostra l’impossibilità di comunicare le giustificazioni per:

  • Causa di forza maggiore.
  • Fatto imputabile al datore di lavoro.

📌 La norma mira a contrastare il fenomeno dei lavoratori che si assentano senza giustificazione per ottenere il licenziamento disciplinare e accedere alla NASpI.