Con la circolare n. 1/E del 19 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha modificato in modo significativo l’interpretazione dell’art. 86 del Codice del Terzo Settore.
La novità riguarda l’accesso al regime forfetario per le Associazioni di Promozione Sociale (APS) e le Organizzazioni di Volontariato (OdV).
Dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, il regime è applicabile anche agli enti che, in base al test di prevalenza, risultano fiscalmente commerciali. Si tratta di un ampliamento rilevante che consente a un numero maggiore di ETS di beneficiare di un sistema semplificato sia ai fini IRES sia ai fini IVA
Le principali novità
Accesso consentito anche agli ETS “commerciali”
Cosa cambia
Il regime forfetario non è più riservato ai soli enti non commerciali. Possono accedervi anche le APS e le OdV che, per effetto del test di prevalenza, assumono natura fiscale commerciale.
Chi è coinvolto
APS e OdV iscritte al RUNTS, indipendentemente dalla qualificazione fiscale annuale.
Perché è importante
Viene superata l’interpretazione restrittiva inizialmente prospettata. Gli enti commerciali non sono più automaticamente esclusi e possono valutare l’opzione per un regime più favorevole e semplificato
Soglia di accesso e determinazione del reddito
Cosa cambia
Il regime è opzionale e si applica alle attività commerciali svolte dall’ente, a condizione che i ricavi commerciali dell’anno precedente non superino 85.000 euro.
Il reddito imponibile si determina applicando un coefficiente di redditività ai ricavi percepiti:
- 1% per le OdV
- 3% per le APS
Chi è coinvolto
Enti che svolgono attività di interesse generale o attività diverse in forma commerciale.
Perché è importante
L’applicazione di coefficienti molto contenuti comporta una riduzione significativa della base imponibile e, di conseguenza, del carico fiscale
Semplificazioni IVA
Cosa cambia
Il regime prevede:
- esonero dall’addebito dell’IVA in fattura
- divieto di detrazione dell’IVA sugli acquisti
- esonero da liquidazioni periodiche, dichiarazione IVA e tenuta dei registri
Chi è coinvolto
APS e OdV che optano per il regime e rispettano i requisiti.
Perché è importante
La semplificazione degli adempimenti amministrativi rappresenta un vantaggio concreto per gli enti con struttura organizzativa limitata
Ricavi rilevanti e cause di uscita
Cosa cambia
Ai fini della soglia di 85.000 euro rilevano:
- attività di interesse generale svolte con modalità commerciali
- attività diverse esercitate in forma d’impresa
- raccolte fondi continuative di natura commerciale
Sono esclusi dal regime alcuni proventi, come plusvalenze e redditi finanziari, che restano soggetti a tassazione ordinaria.
Il superamento della soglia o la perdita dei requisiti soggettivi comportano l’uscita dal regime dall’anno successivo.
Chi è coinvolto
Tutti gli enti che intendono optare o che hanno già optato per il regime.
Perché è importante
È necessario monitorare costantemente i ricavi commerciali per evitare la fuoriuscita automatica dal regime
Cosa fare ora / Cosa verificare
- Verificare la corretta qualificazione fiscale dell’ente in base al test di prevalenza.
- Analizzare l’ammontare dei ricavi commerciali per valutare il rispetto della soglia di 85.000 euro.
- Valutare la convenienza economica dell’opzione rispetto al regime ordinario.
- Pianificare correttamente la gestione IVA e gli adempimenti contabili.
- Monitorare periodicamente l’andamento dei ricavi per prevenire il superamento della soglia.
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