Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 192/2024 e i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2026, è stato definitivamente chiarito il trattamento fiscale del riaddebito delle spese comuni di studio.
La novità riguarda una situazione molto diffusa: più professionisti che condividono locali e servizi, mantenendo ciascuno la propria autonomia organizzativa e fiscale.
Dal 2026 il principio di neutralità fiscale, già riconosciuto nei rapporti tra professionisti, viene espressamente esteso anche ai rimborsi provenienti da imprese e Società tra Professionisti (STP).
Le principali novità
Il principio della “partita di giro”
Quando un professionista anticipa spese comuni – come affitto, utenze o servizi condivisi – per conto di altri colleghi, i rimborsi ricevuti non rappresentano un compenso.
Si tratta semplicemente del recupero di costi sostenuti nell’interesse altrui.
La disciplina è costruita in modo simmetrico:
- Le somme percepite a titolo di riaddebito non concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo.
- La quota di spesa rimborsata non è deducibile per chi la versa, in quanto non inerente alla propria attività.
In sostanza, l’operazione è fiscalmente neutra: non genera reddito imponibile per chi riceve il rimborso e non produce un ulteriore costo deducibile per chi lo paga. Rimane deducibile solo la quota effettivamente riferibile al proprio utilizzo.
Estensione del regime a imprese e STP
In passato, il riferimento normativo agli “altri soggetti” aveva generato dubbi quando il rimborso proveniva da soggetti titolari di reddito d’impresa, come società di capitali o STP.
I chiarimenti forniti nel 2026 hanno confermato che non esiste alcuna limitazione legata alla natura giuridica o fiscale del soggetto che effettua il rimborso.
Il principio di neutralità si applica quindi anche quando a rimborsare è un’impresa o una STP.
I presupposti per applicare la neutralità
Il regime non si applica automaticamente in ogni situazione di condivisione degli spazi.
È necessario che:
- vi sia un rapporto paritetico tra i professionisti;
- ciascun soggetto mantenga autonomia organizzativa e decisionale;
- non sussista un rapporto di dipendenza o subordinazione di fatto.
La giurisprudenza ha infatti escluso il riaddebito nei casi in cui alcuni soggetti operino sotto la direzione dello studio principale, senza reale autonomia nella gestione degli spazi. In tali ipotesi, le spese restano integralmente deducibili in capo allo studio, senza possibilità di riaddebito.
Come funziona operativamente
Se il regime è correttamente impostato:
- il professionista intestatario del contratto di locazione deduce solo la propria quota di spesa e non tassa i rimborsi ricevuti;
- gli altri utilizzatori deducono la propria quota secondo le regole ordinarie.
Esempio: a fronte di un affitto mensile di 3.000 euro suddiviso tra tre professionisti in parti uguali, ciascuno sosterrà fiscalmente un costo di 1.000 euro. I 2.000 euro rimborsati all’intestatario non costituiscono reddito.
Cosa fare ora / Cosa verificare
- Verificare che la condivisione degli spazi sia effettivamente paritetica e autonoma.
- Controllare la corretta ripartizione delle spese comuni.
- Valutare l’impostazione contrattuale e documentale del riaddebito.
- Adeguare la gestione contabile alla disciplina della neutralità fiscale.
Una corretta impostazione consente di evitare contestazioni e di applicare pienamente il principio di neutralità ora espressamente riconosciuto.
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