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	<title>RUNTS &#8211; DOT.COM SRL STP</title>
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	<description>Servizi amministrativi &#38; contabili</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Aug 2026 05:08:07 +0000</lastBuildDate>
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	<title>RUNTS &#8211; DOT.COM SRL STP</title>
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		<title>Cancellazione dal RUNTS: cosa cambia per gli Enti del Terzo Settore e quali obblighi restano</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Patrizia Venuti]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 05:08:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ETS]]></category>
		<category><![CDATA[Cancellazione RUNTS]]></category>
		<category><![CDATA[Devoluzione del patrimonio]]></category>
		<category><![CDATA[Patrimonio ETS]]></category>
		<category><![CDATA[RUNTS]]></category>
		<category><![CDATA[Terzo Settore]]></category>
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					<description><![CDATA[dott. Veronica Panigutti La cancellazione dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) non comporta automaticamente la chiusura dell&#8217;ente, ma determina la perdita della qualifica di ETS e può avere importanti conseguenze sul piano civilistico, fiscale e patrimoniale. È quindi fondamentale valutare con attenzione come proseguire l&#8217;attività e quali adempimenti siano necessari, soprattutto in relazione&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><em>dott. Veronica Panigutti</em></p>



<p class="wp-block-paragraph">La cancellazione dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) non comporta automaticamente la chiusura dell&#8217;ente, ma determina la perdita della qualifica di ETS e può avere importanti conseguenze sul piano civilistico, fiscale e patrimoniale. È quindi fondamentale valutare con attenzione come proseguire l&#8217;attività e quali adempimenti siano necessari, soprattutto in relazione alla devoluzione del patrimonio.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Le principali novità</h2>



<h3 class="wp-block-heading">La cancellazione dal RUNTS non significa necessariamente scioglimento</h3>



<p class="wp-block-paragraph">La perdita dell&#8217;iscrizione al RUNTS comporta la cessazione della qualifica di Ente del Terzo Settore, ma non determina automaticamente l&#8217;estinzione dell&#8217;associazione o della fondazione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;ente può infatti scegliere di:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>sciogliersi definitivamente;</li>



<li>continuare l&#8217;attività come ente disciplinato esclusivamente dal Codice Civile, adeguando statuto, denominazione e assetto organizzativo.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Questa scelta incide direttamente sugli obblighi patrimoniali successivi.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Cosa si perde con l&#8217;uscita dal RUNTS</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Dalla data di cancellazione non è più possibile utilizzare la qualifica di ETS, ODV o APS e vengono meno numerosi benefici collegati all&#8217;iscrizione al Registro.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Tra le principali conseguenze vi sono:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>perdita dell&#8217;accesso al 5 per mille;</li>



<li>cessazione delle agevolazioni fiscali riservate agli ETS;</li>



<li>diverso trattamento delle erogazioni liberali;</li>



<li>possibili effetti sulla partecipazione a bandi, convenzioni e rapporti con la Pubblica Amministrazione;</li>



<li>divieto di utilizzare nella denominazione gli acronimi riservati agli enti iscritti.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;effettiva decorrenza delle conseguenze va comunque verificata caso per caso, in base al provvedimento di cancellazione e ai rapporti già in essere.</p>



<h2 class="wp-block-heading">La devoluzione del patrimonio non riguarda sempre l&#8217;intero patrimonio</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Uno degli aspetti più delicati riguarda la devoluzione del patrimonio.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La normativa distingue due situazioni:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>se l&#8217;ente si scioglie</strong>, deve essere devoluto l&#8217;intero patrimonio residuo secondo quanto previsto dal Codice del Terzo Settore;</li>



<li><strong>se l&#8217;ente continua ad operare fuori dal RUNTS</strong>, deve essere devoluto esclusivamente l&#8217;incremento patrimoniale maturato durante il periodo di permanenza nel sistema del Terzo Settore.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Si tratta di una distinzione fondamentale, che richiede una corretta ricostruzione della situazione patrimoniale dell&#8217;ente.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Come viene calcolato il patrimonio incrementale</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Il patrimonio da devolvere corrisponde, in linea generale, alla differenza tra il patrimonio esistente al momento della perdita della qualifica e quello iniziale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il calcolo, tuttavia, non consiste in una semplice differenza tra due valori contabili: occorre ricostruire correttamente beni, crediti, debiti e altre componenti patrimoniali, verificando tutta la documentazione disponibile.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per gli enti già iscritti nei precedenti registri (come ODV e APS trasmigrate), il periodo di riferimento può risalire alla prima iscrizione nei registri originari.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Il parere del RUNTS è obbligatorio</h2>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;eventuale devoluzione del patrimonio non può essere effettuata autonomamente.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;ente deve presentare la proposta all&#8217;Ufficio RUNTS competente, allegando la documentazione necessaria per ricostruire il patrimonio e ottenere il prescritto parere preventivo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;inosservanza della procedura può comportare sanzioni amministrative nei confronti dei rappresentanti legali e degli amministratori.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Cosa fare ora</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Prima di affrontare una cancellazione dal RUNTS è opportuno:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>verificare se l&#8217;ente intende sciogliersi o proseguire l&#8217;attività;</li>



<li>valutare gli effetti sulla fiscalità, sul 5 per mille e sugli altri benefici collegati alla qualifica di ETS;</li>



<li>controllare l&#8217;eventuale necessità di modificare statuto e denominazione;</li>



<li>ricostruire con precisione il patrimonio iniziale e quello finale;</li>



<li>predisporre la documentazione necessaria per l&#8217;eventuale devoluzione del patrimonio incrementale e richiedere il parere preventivo del RUNTS.</li>
</ul>



<p class="has-text-align-center wp-block-paragraph"><strong><strong><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f449.png" alt="👉" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> </strong></strong><a href="https://www.dotcomsrl.it/wp-content/uploads/2026/08/24_Cancellazione_RUNTS.pdf"><strong>consulta l&#8217;articolo completo in formato PDF</strong></a></p>



<p class="wp-block-paragraph">Per valutare correttamente gli effetti della cancellazione dal RUNTS e gestire gli adempimenti previsti dalla normativa, il nostro Studio è a disposizione per fornire assistenza e supporto nella verifica della situazione dell&#8217;ente e nella predisposizione della documentazione necessaria.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dot.Com Srl Stp<br>Via Isonzo 11/B – 33033 Codroipo (UD)<br>Tel. 0432 877563<br>Mail: info@dotcomsrl.it<br>www.dotcomsrl.it</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bilancio ETS non depositato al RUNTS: come regolarizzare il ritardo ed evitare conseguenze più gravi</title>
		<link>https://www.dotcomsrl.it/bilancio-ets-non-depositato-al-runts-come-regolarizzare-il-ritardo-ed-evitare-conseguenze-piu-gravi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrizia Venuti]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 19:12:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ETS]]></category>
		<category><![CDATA[Adempimenti ETS]]></category>
		<category><![CDATA[Rendiconto ETS]]></category>
		<category><![CDATA[RUNTS]]></category>
		<category><![CDATA[Sanzioni ETS]]></category>
		<category><![CDATA[Terzo Settore]]></category>
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					<description><![CDATA[dott. Veronica Panigutti Per gli Enti del Terzo Settore con esercizio coincidente con l&#8217;anno solare è scaduto il 29 giugno 2026 il termine per il deposito del bilancio 2025 al RUNTS. Chi non ha ancora provveduto può e deve regolarizzare la propria posizione il prima possibile. Il ritardo non comporta la cancellazione automatica dal Registro,&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><em>dott. Veronica Panigutti</em></p>



<p class="wp-block-paragraph">Per gli Enti del Terzo Settore con esercizio coincidente con l&#8217;anno solare è scaduto il 29 giugno 2026 il termine per il deposito del bilancio 2025 al RUNTS. Chi non ha ancora provveduto può e deve regolarizzare la propria posizione il prima possibile. Il ritardo non comporta la cancellazione automatica dal Registro, ma espone gli amministratori a sanzioni e può avere conseguenze più rilevanti se l&#8217;inadempimento non viene sanato.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Le principali novità</h2>



<h3 class="wp-block-heading">Il ritardo non comporta la cancellazione automatica dal RUNTS</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Il mancato deposito entro il termine previsto non determina l&#8217;immediata cancellazione dell&#8217;ente dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Prima di arrivare a questo provvedimento, l&#8217;Ufficio del RUNTS deve inviare una diffida concedendo un periodo di tempo per regolarizzare la situazione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Questo, però, non significa che sia opportuno attendere la diffida: il ritardo è già maturato e resta comunque un inadempimento.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Le sanzioni riguardano gli amministratori</h2>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;obbligo di deposito ricade sugli amministratori dell&#8217;ente. In caso di omissione è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria che può essere ridotta se il deposito viene effettuato entro 30 giorni dalla scadenza ordinaria.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per i bilanci 2025 degli ETS con esercizio coincidente con l&#8217;anno solare, il termine utile per beneficiare della riduzione della sanzione è il <strong>29 luglio 2026</strong>.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Il ruolo dell&#8217;organo di controllo</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Negli enti che dispongono di un organo di controllo, quest&#8217;ultimo non sostituisce gli amministratori nell&#8217;effettuare il deposito, ma deve vigilare sul rispetto degli obblighi di legge, sollecitare la regolarizzazione e documentare le attività svolte.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;omesso deposito, quindi, non rappresenta una semplice formalità, ma un elemento che rientra nelle verifiche sulla corretta amministrazione dell&#8217;ente.</p>



<h2 class="wp-block-heading">L&#8217;importanza di una corretta organizzazione</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Il deposito del bilancio dovrebbe essere inserito in una procedura organizzativa chiara, con responsabilità definite e controlli sull&#8217;effettivo invio della pratica. Una gestione strutturata degli adempimenti riduce il rischio di ritardi e delle relative conseguenze.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Cosa fare ora / Cosa verificare</h2>



<ul class="wp-block-list">
<li>Verificare che il bilancio o il rendiconto sia stato regolarmente approvato.</li>



<li>Controllare che siano utilizzati il modello corretto e tutti gli allegati obbligatori.</li>



<li>Verificare la corrispondenza dei dati inseriti nella pratica RUNTS con quelli del bilancio approvato.</li>



<li>Allegare, quando previsti, i rendiconti delle raccolte fondi e la relazione dell&#8217;organo di controllo.</li>



<li>Conservare la ricevuta di avvenuto deposito e la documentazione relativa alla regolarizzazione.</li>



<li>Procedere al deposito senza attendere la diffida dell&#8217;Ufficio RUNTS.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"></p>



<p class="has-text-align-center wp-block-paragraph"><strong><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f449.png" alt="👉" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> <a href="https://www.dotcomsrl.it/wp-content/uploads/2026/07/22_Rendiconto_ETS_non-depositato.pdf">consulta la circolare completa in formato PDF</a></strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Per verificare la posizione del vostro Ente del Terzo Settore e ricevere assistenza nella predisposizione e nel deposito della pratica al RUNTS, il nostro Studio è a disposizione per fornire tutto il supporto necessario.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dot.Com Srl Stp<br>Via Isonzo 11/B – 33033 Codroipo (UD)<br>Tel. 0432 877563<br>Mail: info@dotcomsrl.it<br>www.dotcomsrl.it</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La soglia del 6% e il test di non commercialità negli ETS: i chiarimenti della Circolare 1/E</title>
		<link>https://www.dotcomsrl.it/la-soglia-del-6-e-il-test-di-non-commercialita-negli-ets-i-chiarimenti-della-circolare-1-e/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrizia Venuti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 18:21:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ETS]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscalità ETS]]></category>
		<category><![CDATA[RUNTS]]></category>
		<category><![CDATA[Terzo Settore]]></category>
		<category><![CDATA[Test di non commercialità]]></category>
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					<description><![CDATA[dott. Veronica Panigutti La Circolare n. 1/E del 19 febbraio 2026 fornisce importanti indicazioni operative sul test di non commercialità previsto dall&#8217;art. 79 del Codice del Terzo Settore. I chiarimenti riguardano in particolare la soglia di tolleranza del 6% e le modalità di applicazione del test quando un ente svolge più attività di interesse generale.&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><em>dott. Veronica Panigutti</em></p>



<p class="wp-block-paragraph">La Circolare n. 1/E del 19 febbraio 2026 fornisce importanti indicazioni operative sul test di non commercialità previsto dall&#8217;art. 79 del Codice del Terzo Settore. I chiarimenti riguardano in particolare la soglia di tolleranza del 6% e le modalità di applicazione del test quando un ente svolge più attività di interesse generale. Si tratta di aspetti rilevanti per tutti gli ETS chiamati a verificare il mantenimento della propria qualifica fiscale.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Le principali novità</h2>



<h3 class="wp-block-heading">La soglia del 6% non è un obiettivo da raggiungere</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Il Codice del Terzo Settore prevede che un&#8217;attività di interesse generale possa mantenere la natura non commerciale anche quando i ricavi superano i costi, purché l&#8217;eccedenza non superi il 6% e la situazione non si ripeta per più di tre esercizi consecutivi.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La Circolare chiarisce che questa previsione rappresenta una clausola di salvaguardia pensata per gestire normali oscillazioni economiche e non un margine di profitto da perseguire deliberatamente. La soglia serve infatti a evitare che variazioni temporanee nei ricavi o nei costi possano compromettere automaticamente la qualificazione fiscale dell&#8217;attività.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Quando il test può essere effettuato in modo unitario</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Molti ETS svolgono contemporaneamente diverse attività di interesse generale. In questi casi la Circolare precisa che il test può essere effettuato in modo unitario quando le attività sono strettamente integrate tra loro e condividono risorse organizzative come personale, sedi, strumenti e costi generali.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;analisi deve essere svolta considerando l&#8217;effettiva organizzazione dell&#8217;ente e non solo aspetti formali. Questo richiede una valutazione concreta delle modalità con cui le attività vengono gestite nella pratica quotidiana.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Quando è necessario effettuare test separati</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Se le diverse attività presentano autonomia organizzativa e funzionale e non condividono elementi significativi di integrazione, il test di non commercialità dovrà essere effettuato separatamente per ciascuna attività.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Questa distinzione assume particolare importanza per gli enti che sviluppano progetti differenti o operano in ambiti molto diversi tra loro, poiché può influire direttamente sulla verifica dei requisiti fiscali previsti dal Codice del Terzo Settore.</p>



<h3 class="wp-block-heading">La semplificazione per gli ETS di minori dimensioni</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Per gli enti con entrate complessive non superiori a 300.000 euro è prevista una significativa semplificazione. In questi casi le attività di interesse generale possono essere considerate unitariamente ai fini del test, indipendentemente dal loro grado di omogeneità.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La misura riduce gli adempimenti amministrativi per molti ETS di piccole dimensioni, pur mantenendo l&#8217;esigenza di una corretta gestione contabile e documentale.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Cosa fare ora / Cosa verificare</h2>



<ul class="wp-block-list">
<li>Verificare periodicamente il rapporto tra ricavi e costi delle attività di interesse generale.</li>



<li>Evitare di considerare la soglia del 6% come un obiettivo gestionale o un margine di riferimento.</li>



<li>Analizzare il grado di integrazione tra le diverse attività svolte dall&#8217;ente.</li>



<li>Valutare se il test di non commercialità debba essere effettuato in forma unitaria o separata.</li>



<li>Mantenere una contabilità ordinata e una documentazione che giustifichi le scelte organizzative adottate.</li>



<li>Verificare l&#8217;eventuale applicazione della semplificazione prevista per gli enti con entrate inferiori a 300.000 euro.</li>
</ul>



<p class="has-text-align-center wp-block-paragraph"><strong><a href="https://www.dotcomsrl.it/wp-content/uploads/2026/07/19_2026_La_soglia_del_6_e_il_test_unitario.pdf"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f449.png" alt="👉" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> consulta la circolare completa in formato PDF</a></strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Per valutare correttamente l&#8217;impatto delle nuove indicazioni sulla situazione del proprio Ente del Terzo Settore e ricevere assistenza nell&#8217;applicazione del test di non commercialità, è possibile contattare il nostro studio. Saremo a disposizione per supportare gli enti nell&#8217;analisi organizzativa, contabile e fiscale richiesta dalla nuova disciplina.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dot.Com Srl Stp<br>Via Isonzo 11/B – 33033 Codroipo (UD)<br>Tel. 0432 877563<br>Mail: info@dotcomsrl.it<br>www.dotcomsrl.it</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il test di non commercialità degli ETS: una sfida che parte dall’organizzazione</title>
		<link>https://www.dotcomsrl.it/il-test-di-non-commercialita-degli-ets-una-sfida-che-parte-dallorganizzazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrizia Venuti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 14:26:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ETS]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[Articolo 79 CTS]]></category>
		<category><![CDATA[Codice terzo settore]]></category>
		<category><![CDATA[Enti terzo settore]]></category>
		<category><![CDATA[RUNTS]]></category>
		<category><![CDATA[Terzo Settore]]></category>
		<category><![CDATA[Test commercialità]]></category>
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					<description><![CDATA[dott.ssa Veronica Panigutti Dal 1° gennaio 2026 gli Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS sono entrati nel nuovo regime fiscale previsto dal Codice del Terzo Settore. Tra le novità più rilevanti vi è il cosiddetto “test di non commercialità”, uno strumento che determina quando le attività di interesse generale possono essere considerate fiscalmente non&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><em>dott.ssa Veronica Panigutti</em></p>



<p class="wp-block-paragraph">Dal 1° gennaio 2026 gli Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS sono entrati nel nuovo regime fiscale previsto dal Codice del Terzo Settore. Tra le novità più rilevanti vi è il cosiddetto “test di non commercialità”, uno strumento che determina quando le attività di interesse generale possono essere considerate fiscalmente non commerciali.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Si tratta di un cambiamento importante perché non riguarda soltanto gli aspetti fiscali, ma impone agli enti una maggiore attenzione all’organizzazione amministrativa e alla raccolta delle informazioni economiche durante l’intero esercizio.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Le principali novità</h2>



<h3 class="wp-block-heading">Cambia il criterio di valutazione delle attività</h3>



<p class="wp-block-paragraph">In passato la distinzione tra attività commerciali e non commerciali era spesso legata principalmente alla tipologia di attività svolta.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Con il nuovo impianto normativo, l’attenzione si sposta invece sul modo in cui l’attività viene esercitata e sul rapporto tra i proventi ottenuti e i costi sostenuti per realizzarla.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per gli ETS non è quindi sufficiente svolgere attività di interesse generale: occorre anche verificare che tali attività rispettino le condizioni previste dalla disciplina fiscale.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Come funziona il test di non commercialità</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Il test prevede il confronto tra:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>i corrispettivi e gli altri proventi direttamente collegati all’attività;</li>



<li>i costi diretti e indiretti imputabili alla stessa attività.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Tra i proventi da considerare rientrano non solo le somme versate dagli utenti, ma anche contributi pubblici, convenzioni e altri ricavi direttamente collegati allo svolgimento dell’attività.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L’obiettivo è verificare, attraverso dati economici concreti e documentati, se l’attività mantiene i requisiti per essere considerata non commerciale.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Un controllo che richiede programmazione</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Uno degli aspetti più delicati riguarda la raccolta delle informazioni necessarie per effettuare il test.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La corretta attribuzione di costi e ricavi alle diverse attività richiede infatti procedure amministrative adeguate e una gestione costante dei dati durante l’anno. Attendere la chiusura del bilancio per effettuare le verifiche può rendere più complessa la ricostruzione delle informazioni e aumentare il rischio di errori.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per questo motivo il test dovrebbe essere considerato uno strumento di monitoraggio continuo e non un semplice adempimento di fine esercizio.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Un’opportunità per migliorare la gestione dell’ente</h2>



<p class="wp-block-paragraph">La nuova disciplina rappresenta anche un’occasione per rafforzare l’organizzazione interna degli ETS.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Integrare contabilità, documentazione dei progetti, registri delle attività e rendicontazioni consente non solo di rispettare gli obblighi fiscali, ma anche di disporre di informazioni più complete per programmare le attività e supportare le decisioni degli amministratori.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In questa prospettiva, il test di non commercialità può diventare uno strumento utile per verificare la coerenza tra la missione dell’ente e la sua gestione economica.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Cosa fare ora / Cosa verificare</h2>



<ul class="wp-block-list">
<li>Verificare che la struttura amministrativa sia in grado di distinguere correttamente costi e ricavi delle diverse attività.</li>



<li>Organizzare la raccolta dei dati economici durante l’anno e non soltanto a fine esercizio.</li>



<li>Monitorare i proventi derivanti da contributi, convenzioni e altre entrate collegate alle attività svolte.</li>



<li>Valutare l’adeguatezza dei processi interni rispetto ai nuovi obblighi previsti dal Codice del Terzo Settore.</li>



<li>Pianificare controlli periodici per verificare il mantenimento dei requisiti di non commercialità.</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading">Approfondimenti in arrivo</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Nei prossimi approfondimenti analizzeremo alcuni aspetti particolarmente rilevanti per gli ETS, tra cui la soglia di tolleranza del 6% e i criteri per determinare quando il test può essere effettuato in modo unitario oppure separatamente per le diverse attività dell’ente.</p>



<p class="has-text-align-center wp-block-paragraph"><strong><a href="https://www.dotcomsrl.it/wp-content/uploads/2026/07/17_2026_Il_test_di_non_commercialita_degli_ETS.pdf"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f449.png" alt="👉" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> consulta la circolare completa in formato PDF</a></strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Per valutare gli effetti delle nuove regole sulla realtà del vostro Ente del Terzo Settore e ricevere supporto nell’organizzazione amministrativa e fiscale, il nostro Studio resta a disposizione per ogni chiarimento e assistenza.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dot.Com Srl Stp<br>Via Isonzo 11/B – 33033 Codroipo (UD)<br>Tel. 0432 877563<br>Mail: info@dotcomsrl.it<br>www.dotcomsrl.it</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
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